di
Francesco Baccetti

Un percorso lungo a articolato, tra aspetti normativi,emozioni e risvolti relazionali.

Nel nostro paese, intraprendere un’adozione può tradursi nell’avvio di un percorso spesso lungo e tortuoso da più punti di vista, sia normativo, che emotivo, che relazionale; allo stesso tempo è un viaggio che testimonia l’incontro, la creazione di un nuovo legame, che si traduce nella nascita di una nuova famiglia e di una nuova possibilità di affetto, di crescita, di accudimento e cura per il minore in stato di abbandono.
Essendo la tematica vasta e complessa tale approfondimento si pone l’obiettivo di essere solamente una prima introduzione all’argomento e non una trattazione completa e esaustiva.
In Italia a regolamentare le adozioni è la legge 184 del 1983 (con successiva modifica la legge 149 del 2001). Tale normativa stabilisce che possono adottare un bambino solo coppie eterosessuali con determinate caratteristiche che vedremo di seguito e che può essere dichiarato adottabile un minore che si trovi in stato di abbandono morale e materiale, con conseguente dichiarazione dello stato di abbandono da parte del Tribunale per i Minorenni competente territorialmente. L’Art. 8 della L. 184 fa riferimento alle condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore.
Presupposto per la dichiarazione stessa è l’accertamento dello stato di abbandono in cui il minore si trova, in quanto privato dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti che sono tenuti a provvedervi, ovvero entro il 4° grado (ciò si evince anche dal riferimento espresso negli artt. 9, 11, 12, 13 della L. 184/83).
E’ preclusa la dichiarazione di adottabilità del minore quando la mancata assistenza morale e materiale, da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado, derivi da causa di forza maggiore avente
carattere transitorio, e sempre che ciò non influisca negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore.
In alcuni casi i motivi di abbandono alla nascita possono essere per scelta della madre biologica, che ha intrapreso un parto in anonimato, oppure possono essere stati allontanati dalla loro famiglia di origine a causa di seri problemi di natura sociale o economica. Per poter intraprender l’iter adottivo la coppia di aspiranti genitori deve fare richiesta al Tribunale dei Minori della propria città, anche se si possono presentare domande ad altri Tribunali previa comunicazione anche a quello territoriale, nella quale si dichiara la propria disponibilità ad adottare un bambino. La dichiarazione va fatta su moduli forniti dal Tribunale dove sono elencati anche i documenti in allegato ed ha una validità di 3 anni. Presentato tale documento il tribunale ha un periodo di verifica di 120 giorni, un limite che può essere prorogato solo una volta, al termine dei quali la coppia verrà poi convocata dal Tribunale che emetterà un decreto di
idoneità oppure respingerà la richiesta (potrebbe anche rinviare il tutto e richiedere nuove verifiche, più approfondite). Dopodiché il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali con ilcompito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali vengono quindi raccolte informazioni sull’ambiente
famigliare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi. I servizi sociali devono valutare le potenzialità genitoriali della coppia, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.
Compito di questa fase è anche informare e preparare in modo corretto ed esaustivo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili criticità che l’adozione può comportare, in alcuni territori vengono organizzati anche dei corsi informativi.
Al termine del periodo di accertamento, i servizi devono redigere una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.
Il Tribunale per i Minorenni esamina la relazione inviata dall’ente locale e convoca la coppia per uno o più colloqui, a seguito dei quali vi possono essere due esiti: il Tribunale stabilisce che la coppia è idonea all’adozione, oppure dispone ulteriori approfondimentirinviando nuovamente i coniugi ai servizi.
Quando i coniugi hanno ricevuto questa dichiarazione si attende che il Tribunale incroci i loro dati con quelli dei bambini che possono essere adottati.
Dal momento che un minore viene affidato ad una coppia inizia un affidamento preadottivo della durata di un anno, al termine del quale viene emesso un decreto di adozione che sancisce definitivamente che il minore diventa figlio legittimo della coppia e ne assume il cognome e che devono cessare tutti i rapporti giuridici tra i bambino e la famiglia di origine.
Posso fare richiesta di adozione le coppie che possiedono i seguenti requisiti:
• devono essere sposate da almeno tre anni, non separati nemmeno di fatto
• possono essere sposati da meno di 3 anni, ma devono poter dimostrare di aver convissuto per tre anni prima del matrimonio;
• la differenza di età tra genitori adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per l’altro
• la coppia deve essere in grado di mantenere economicamente il minore.
Non possono adottare un figlio in Italia le coppie di fatto, le coppie omosessuali e le persone single.
Tuttavia alcune decisioni prese nei Tribunali hanno parzialmente aperto alla possibilità di adozione da parte dei single.
Per quanto riguarda la procedura di adozione internazionale, il percorso è il medesimo indicato per l’adozione nazionale almeno per quanto concerne gli incontri con i Servizi sociali e con il Tribunale
fino al decreto di idoneità. La coppia ritenuta idonea all’adozione, a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni, deve avviare la procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità. Rispetto agli enti, lo scenario presente è variegato ed è lasciato spazio di organizzazione personalizzato in considerazione dei paesi in cui ciascun opera.
Successivamente all’invio della documentazione che ciascun paese richiede avviene l’abbinamento con uno o più bambini. Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane
ed estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione
dell’Aja in materia da parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato.

Nel corso di questo iter costituito da diversi step, prolungato nel tempo, caratterizzato da incertezza e da attese, è possibile che la coppia genitoriale, si durante la prima parte del percorso, sia successivamente quando è in attesa di abbinamento al/ai minore/i, posso esprimere il bisogno di uno spazio personale di confronto e di supporto, sia di coppia che in alcuni casi di gruppo.